Regolamento per la Formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecco, approvato con D.M. del 25.2.1998
Art. 1
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco forma il ruolo dei periti e degli esperti della provincia, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e con l'osservanza delle norme seguenti.
Art. 2
Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia. All'uopo la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura forma, in base all'elenco tipo, allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954 un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate. I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni. L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.
Art. 3
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dopo l'approvazione ministeriale, pubblica, mediante affissione nel proprio albo ed inserzione nel "Foglio degli annunzi legali della provincia" il regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, invitando coloro che aspirano ad essere iscritti a presentare domanda corredata dei documenti indicati nell'art. 5. Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso mediante comunicato in un quotidiano locale.
Art. 4
L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura su proposta di una commissione, nominata dalla giunta della Camera, composta:
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti della commissione suddetta, fra i quali il presidente o il vice-presidente. Alla segreteria della commissione è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 5
L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, corredata dei documenti comprovanti che
L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione. Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto. L'iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro. La commissione di cui all'art. 4, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini del medesimo la commissione potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia. L'aspirante deve corrispondere la tassa di concessione governativa ed il diritto di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49. Gli iscritti in albi professionali sono tenuti a presentare solo i documenti indicati nelle lettere b) e c).
Art. 6
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, ogni anno, all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso ed alla proposta della commissione di cui all'art. 4. Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta.
Art. 7
Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente.
Art. 8
La commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ed è composta da:
Il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà avere qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, o equiparata; i rappresentanti delle altre amministrazioni statali dovranno avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata. La commissione può richiedere il parere di tecnici nella materia che forma oggetto della controversia. Le funzioni di segreteria della commissione sono espletate da funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 9
Per ciascun componente effettivo delle commissioni camerali e centrale è nominato un membro supplente, salvo che per i presidenti, con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice presidente. Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le commissioni durano in carica quattro anni dalla data dell'atto di nomina. I loro membri possono essere confermati.
Art. 10
Il ruolo deve indicare per ciascuno iscritto:
Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo pretorio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 11
Copia del ruolo formato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in conformità alle decisioni adottate dalla commissione, con l'indicazione in calce della data dell'adunanza nella quale fu approvato, della dichiarazione di conformità all'originale, firmata dal Presidente e dal Segretario della Camera, è trasmessa alla prefettura, nonché ai comuni ed agli uffici giudiziari, finanziari e doganali della provincia, del compartimento delle ferrovie dello Stato ed alle associazioni sindacali locali. Copia del ruolo è fornita ad uffici, società o ditte della circoscrizione camerale che ne facciano richiesta. Agli uffici ed enti pubblici sopra indicati, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve comunicare, altresì, tutte le eventuali modificazioni apportate al ruolo.
Art. 12
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.
Art. 13
La commissione di cui all'art. 4, esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15.
Art. 14
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.
Art. 15
Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su proposta della commissione prevista dall'art. 4, gli iscritti:
Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità. In tutti i casi indicati nei commi precedenti la commissione di cui all'art. 4, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne da notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dalla commissione. La commissione preso atto delle giustificazioni fornite dall'interessato o dell'eventuale mancanza di esse formula le proposte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le decisioni adottate dalla camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è ammesso ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le stesse modalità stabilite dall'art. 7.
Art. 16
Trascorso il termine per la presentazione del ricorso senza che il medesimo sia stato presentato o subito dopo che sia pervenuta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura notizia del rigetto del ricorso, il provvedimento di cancellazione o di sospensione è comunicato a tutti gli uffici ai quali è trasmesso il ruolo ai termini dell'art. 10.
Elenco delle categorie e sub-categorie
© Camera di Commercio di Lecco
Via Tonale, 28/30 - 23900 Lecco - Tel. 0341.292.111 - Fax 0341.292.220
Posta Elettronica Certificata: cciaa.lecco@lc.legalmail.camcom.it - Email: lecco@lc.camcom.it
P.Iva e Codice Fiscale 02105990135
Privacy - Note legali















