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Agenti degli affari in mediazione
E’ agente d’affari in mediazione chi mette in relazione – anche in modo occasionale – due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
Come disposto dal D.LGS.59/2010, l’attività di mediazione può essere esercitata soltanto da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali individuati dalla legge n.39/89 e dal DM n.452/90.
- Requisiti di natura personale:
- maggiore età
- cittadinanza italiana o di uno degli stati della Comunità Europea, ovvero, se trattasi di straniero, residenza nel territorio della Repubblica italiana
- godimento dei diritti civili
- Requisiti Morali:
- salvo non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575, 13 settembre 1982 n. 1423
- non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, e successive modificazioni
- non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
- Uno dei sotto elencati Requisiti professionali (così come modificati dalla L. 57/2001):
- diploma di scuola secondaria di secondo grado, corso di formazione e esame davanti alla Commissione camerale
- diploma di scuola secondaria di secondo grado e periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale (requisito non ancora attivato in mancanza del relativo regolamento di attuazione).
- Incompatibilità
- con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione
- con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate
- Condizione per l'esercizio dell'attività
- deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti
È possibile scaricare la seguente modulistica
PROROGA TERMINE AGGIORNAMENTO AL 30/09/2013:
Con Decreto Mise del 23.4.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10.05.2013, è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine, precedentemente stabilito al 12 maggio 2013, per gli adempimenti previsti dai Decreti Ministeriali Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 sulla presentazione delle comunicazioni di aggiornamento delle posizioni (regime transitorio) dai soppressi Albi, Ruoli ed Elenco al Registro delle Imprese/REA.