Che cos'è l'Albo delle imprese artigiane?
In base alla Legge 8.8.85, n. 443, è istituito l'Albo delle Imprese Artigiane, nel quale sono tenuti ad iscriversi tutti i soggetti (persone fisiche e società) aventi i requisiti previsti dalla legge. L'iscrizione all'Albo:
- costitutiva della qualifica artigiana
- condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane
- comporta l'annotazione dell'impresa nella sezione speciale del Registro Imprese con la qualifica di artigiano.
L'Albo delle Imprese Artigiane è di competenza regionale e viene gestito dalla Camera di Commercio su delega della Regione stessa. Le domande presentate vengono esaminate dalla Commissione provinciale per l'artigianato.
Imprenditore artigiano
E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività regolamentate da leggi speciali, che richiedono una specifica preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti , deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti.
Chi Deve iscriversi
Sono tenute ad iscriversi le imprese che hanno per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Limiti dimensionali
a) impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9. Il numero massimo può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
b) impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il numero massimo può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
c) impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16. Il numero massimo può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
d) impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti.
e) imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. IL numero massimo può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei citati limiti:
1) non sono computati per un periodo di 2 anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 25/1955;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) non sono computati i portatori di handicaps fisici, psichici o sensoriali;
4) sono computati i familiari collaboratori dell'imprenditore;
5) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Forme giuridiche per l'iscrizione all'AIA
- impresa individuale;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata con unico socio;
- società a responsabilità limitata pluripersonale;
- società cooperativa.
Per tutte le forme giuridiche l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane è un obbligo tranne per le s.r.l. pluripersonali, per le quali l'iscrizione è soltanto una facoltà. Le società per azioni e le società in accomandita per azioni non possono iscriversi all'Albo delle imprese artigiane.
Nuove modalità d'iscrizione
L'art 5, comma 4, L.R. 1/2007, ha significativamente mutato il quadro normativo relativo all'iscrizione all'Albo Artigiani, sostituendo alla domanda una comunicazione.
(Novità) Iscrizione Impresa Individuale:
Modello
Istruzioni
(Novità) Iscrizione di Società:
Modello
Istruzioni
Allegati:
- Eventuali autorizzazioni, licenze o abilitazioni previste da norme in relazione all'attività svolta
- Diritti di segreteria per pratiche cartacee: Euro 31,00 da versare in contanti allo sportello camerale oppure sul c/c
postale n. 19415223 intestato alla CCIAA di Lecco (allegare l'attestazione del versamento).
- Marca da Bollo di euro 14,62.
Ulteriori informazioni in merito alla modulistica unificata relativa alle procedure semplificate di cui alla L.R.1/2007 sono reperibili all'interno della Home page di Regione Lombardia
Impresa Individuale
L'iscrizione all'Albo è obbligatoria e si hanno i requisiti quando l'imprenditore esercita l'impresa personalmente, professionalmente, con il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo ed è in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta.
Società
Società in nome collettivo
Per l'iscrizione nell'Albo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti da almeno uno dei soci partecipanti al lavoro.
Società in accomandita semplice
Per l'iscrizione nell'Albo ciascun socio accomandatario , deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività, svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. E' necessario che i soci accomandatari non siano unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti da almeno uno dei soci accomandatari. I soci accomandanti non sono iscrivibili negli elenchi previdenziali.
Srl. con socio unico
Per l'iscrizione nell'Albo il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività, svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (deve anche amministrare la società). E' necessario che questo non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti dal socio unico.
Srl. pluripersonale
L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'Albo, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società . Quindi, ai fini dell'iscrizione è necessario che i soci che esercitano personalmente e professionalmente l'attività, svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo detengano:
- la maggioranza numerica dei soci (ovvero uno nel caso di due);
- la maggioranza delle quote sociali;
- la maggioranza numerica all'interno dell'organo amministrativo.
I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti da almeno un socio partecipante al lavoro.
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