Dal 1 gennaio 2012, come previsto dall’art.15 legge n.183 del 12 novembre 2011 (G.U. n.265 del 14 novembre 2011), i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. A tal fine sui certificati deve essere riportata, a pena di nullità, la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Pertanto da tale data i soggetti privati non possono più presentare i certificati del Registro delle Imprese e degli altri Albi e Ruoli camerali ad organi della Pubblica Amministrazione o a gestori di pubblici servizi, che vengono sostituiti da “autocertificazione”, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa con allegata copia del documento di identità. (art.46 - 47 D.P.R.445/2000).