Il mediatore è la persona fisica che, in possesso dei requisiti e formata secondo i parametri stabiliti dal D.M. 180/2010 e successive modifiche, iscritta negli elenchi del Ministero di Giustizia, svolge l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione della lite, rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari.
Il mediatore è la persona che aiuta le parti a trovare l’accordo e risponde a determinati requisiti:
- è indipendente, imparziale e neutrale;
- è esperto in tecniche di gestione dei conflitti;
- garantisce la riservatezza del procedimento nei confronti dell’esterno e, all’interno della mediazione tra le parti.
Il suo ruolo è molteplice: - aiuta le parti a spiegare meglio i loro problemi e le rispettive pretese; - fa dialogare le parti fra loro, creando un clima di maggiore fiducia; - aiuta le parti, con specifici incontri separati, ad individuare i propri interessi; - incoraggia le parti a sviluppare nuovi punti di vista e nuove alternative su cui articolare, quando possibile, un accordo; - avvicina le posizioni e gli interessi delle parti, con l'obiettivo di migliorare le relazioni reciproche, affinchè possano collaborare per raggiungere un accordo.
Il mediatore è individuato dal Responsabile dell’Organismo di Mediazione tra i nominativi inseriti nell’elenco dei mediatori iscritti presso questa Camera di Commercio. Tale nomina viene effettuata secondo criteri di specifica competenza, turnazione, disponibilità ed esperienza in mediazione, tenendo conto dell’oggetto e delle parti della controversia, in modo da assicurare l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nell’elenco e, in base a giustificati motivi, chiederne la sostituzione al Responsabile dell’Organismo.
Elenco mediatori (link)
Il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Lecco aderisce al Protocollo di Intesa siglato tra Camera Arbitrale Milano e Camera di Commercio di Firenze che consente lo scambio di mediatori, come previsto dall’art.7 c.2, lett.c) del D.M. n. 180/2010, recepito all’art. 3 del vigente Regolamento di Mediazione. (Provv. di Giunta n.55/21.5.2012).
Finalità dell’accordo è quella di consentire la possibilità di avvalersi, per lo svolgimento di singole procedure di mediazione, di mediatori iscritti negli elenchi di altri Organismi camerali aderenti al Protocollo stesso. Si tratta di una facoltà prevista al fine di garantire la massima qualità del servizio, con particolare riferimento alla possibilità di garantire la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del mediatore, nonché particolari competenze ed esperienze, anche in ambiti particolarmente specialistici, qualora ciò si renda necessario in relazione alla natura della controversia.
Protocollo [PDF]