Fusione:
La fusione di società può avvenire mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una preesistente società (detta incorporante) di una o più altre società (incorporata/e).
Ai fini del pagamento del diritto annuale le società incorporate sono tenute a considerare, al momento del pagamento del tributo, anche le quote relative ad eventuali unità locali conferite.
La nuova società derivante dalla fusione, ovvero la società preesistente (incorporante), è invece tenuta al versamento del diritto annuale limitatamente alla sede e alle eventuali unità locali, nuove o preesistenti, (comunque estranee alla fusione), mentre il diritto relativo alle unità locali conferite non è dovuto, in quanto si ritiene che l'obbligo al pagamento sia già stato assolto dalla società incorporata.
Esempio:
Nell'anno 2011 le società A e B deliberano di fondersi, mediante incorporazione della società B (incorporata) nella A (incorporante).
Considerato che la società B abbia oltre alla sede n. 2 unità locali, il diritto annuale relativo a queste ultime è dovuto solo dalla società B. Quindi la società A verserà per l'anno 2011 solo il diritto relativo alla propria sede (naturalmente a partire dall'anno 2012 verserà il diritto anche per le due nuove unità locali).
Scissione:
La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; oppure può effettuarsi mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.
Ai fini del pagamento del diritto annuale valgono le medesime considerazioni indicate nel caso di fusione: il diritto relativo alle unità locali conferite è dovuto solo dalla società scissa, mentre la/le società beneficiarie verseranno il diritto limitatamente alla sede o ad eventuali altre unità locali preesistenti e non oggetto di conferimento.
Esempio:
Nell'anno 2011 la società A delibera di scindersi mediante trasferimento di parte del suo patrimonio alla società B, preesistente ed avente già due unità locali, a cui conferisce una ulteriore unità locale.
La società B, per l'anno 2011, è tenuta al versamento del diritto relativo alla sede ad alle sue due unità locali preesistenti al conferimento, mentre non verserà nulla per l'unità locale conferita dalla società A, per la quale inizierà a pagare a partire dall'anno 2012.
La società A, invece, è tenuta, per l'anno 2011, al versamento del diritto, oltre che per la sede, anche per l'unità locale conferita.