Il decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ora in fase di pubblicazione, ha fissato la misura del diritto annuale per l'anno 2011 da applicare, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 modificato dal D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010, alle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e a partire da quest’anno anche ai soggetti iscritti nel REA – Repertorio Economico Amministrativo.
La normativa citata mira ad estendere l’obbligo del pagamento del tributo a tutte le tipologie di soggetti iscritti sia nel Registro delle Imprese che nel Repertorio, anche se con modalità differenziate.
Fino allo scorso anno, infatti, i soggetti iscritti nel REA di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 581/7.12.1995, erano esonerati dal versamento del diritto annuale. Trattasi di “… tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarietà rispetto all’oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso …” Circolare Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 3407/C del 9/01/1997.
A partire dal 2011 è previsto il versamento di un diritto fisso pari a € 30,00.
Il D. Lgs. n. 23/2010 ha inoltre previsto novità nella determinazione del diritto per altre tipologie di imprese :
1. Le società semplici, agricole e non, e le società di avvocato (D. Lgs. n. 96/2001) dovranno versare un diritto non più determinato in misura fissa, bensì commisurato al fatturato dell’esercizio precedente; tuttavia per l’anno 2011 il Ministero ha ritenuto opportuno individuare e mantenere misure transitorie fisse per rendere più graduale e sostenibile il passaggio alle nuove modalità, determinando i seguenti nuovi importi:
o € 100,00 società semplici agricole
o € 200,00 società semplici non agricole e società tra avvocato
2. Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, invece, saranno tenute a partire dal 2011 al versamento di un diritto fisso pari a € 200,00, anziché variabile e basato sul fatturato.
Per tutte le altre categorie di imprese la misura del diritto, nonché le modalità di determinazione dello stesso, restano invariate rispetto allo scorso anno. In particolare:
- l’importo è determinato in misura fissa per i piccoli imprenditori individuali iscritti/annotati nella sezione speciale* del Registro delle Imprese (piccoli imprenditori, imprese artigiane, coltivatori diretti) e le unità locali / sedi secondarie di impresa estera (vedi tabella sottostante):
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TIPOLOGIE DI IMPRESE
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Sede
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U.L.
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Impresa individuale |
€ 88,00
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€ 18,00
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Unità locale di impresa con sede principale all'estero |
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€ 110,00
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- per le imprese iscritte nella sezione ordinaria* del Registro è previsto un unico criterio di determinazione del diritto annuale, calcolato sul fatturato realizzato nell’esercizio precedente e determinato sulla base del modello di dichiarazione fiscale IRAP 2011.
La tabella sottostante riporta la misura minima e massima del diritto, nonché le aliquote da applicare a ciascuno scaglione di fatturato, fino a quello di appartenenza.
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Scaglioni di fatturato
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Aliquote
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Da Euro
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A Euro
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|
|
0
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100.000,00
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200,00 Euro (misura minima)
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100.001,00
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250.000,00
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0,015 %
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250.001,00
|
500.000,00
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0,013 %
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500.001,00
|
1.000.000,00
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0,010 %
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1.000.001,00
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10.000.000,00
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0,009 %
|
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10.000.001,00
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35.000.000,00
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0,005 %
|
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35.000.001,00
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50.000.000,00
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0,003 %
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oltre
50.000.000,00
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0,001 %
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fino ad un massimo di 40.000,00 Euro |
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*La sezione alla quale l'impresa è iscritta è indicata sulla visura o su un certificato camerale e può essere sempre richiesta alla Camera di Commercio.
Utili esempi di calcolo sono forniti dalla nota ministeriale n. 19230 del 3.3.2009
La Camera di commercio di Lecco non applica la maggiorazione prevista dall'art. 18 della Legge 580/1993.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno (D.M. 359/2001, art. 3, comma 2).
UNITA’ LOCALI:
Si ricorda che per le eventuali unità locali aperte prima del 1° gennaio 2011 è dovuto un ulteriore diritto, per ciascuna di esse, nella misura pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di euro 200,00. Si precisa che il numero di unità locali, la loro provincia di appartenenza, nonché l’eventuale maggiorazione deliberata dalla Camera di competenza ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 580/1993, sono specificati nell’allegato alla lettera inviata dalla Camera di Commercio.
N.B. Per i soggetti iscritti nel REA, tenuti a partire da quest’anno al versamento di un diritto fisso pari a € 30,00, non è previsto per le eventuali unità locali alcun ulteriore versamento.
Per le nuove unità locali aperte in corso d’anno 2011 consultare, invece, l’apposita sezione “Nuove iscrizioni 2011” .
ARROTONDAMENTI:
L’importo del diritto da versare presso ciascuna Camera di Commercio va espresso in unità di euro.
Nei calcoli intermedi (es. determinazione del diritto in corrispondenza di ciascuno scaglione / dell’importo dovuto da eventuali unità locali) debbono essere mantenuti i cinque decimali secondo il seguente criterio: se il sesto decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento per difetto, diversamente si procede all'arrotondamento per eccesso.
Il diritto totale determinato, espresso utilizzando i cinque decimali, andrà poi arrotondato al centesimo (secondo il consueto criterio matematico: se il terzo decimale è inferiore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento per difetto, diversamente si procede all'arrotondamento per eccesso) ed infine all'unità di euro (se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 l'arrotondamento va effettuato per difetto, altrimenti l'arrotondamento va effettuato per eccesso).
Utili esempi di calcolo in materia di arrotondamento sono forniti dalla nota ministeriale n. 19230 del 3.3.2009.
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