Le calzature sono tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede (comprese le parti messe in commercio separatamente: tomaia, suo rivestimento, suola interna, suola esterna), quali:
- scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
- scarpe da bagno;
- calzature speciali concepite per attività sportiva e che possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- scarpe da ballo;
- calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
- calzature "usa e getta" con suole riportate, concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
- calzature ortopediche;
- calzature in gomma o plastica.
Le disposizioni di Legge (D.M. 11/04/1996) non si applicano a:
- calzature d'occasione usate;
- calzature-giocattolo;
- calzature di protezione (ad esempio stivali per motociclisti);
- calzature disciplinate da altre disposizioni legislative.
Il fabbricante oppure il suo rappresentante autorizzato nell'Unione Europea devono apporre l'etichetta (che fornisce informazioni relative ai materiali utilizzati) su almeno una delle due calzature, e sono responsabili dell'esattezza delle informazioni in essa contenute.
Spetta al venditore al dettaglio verificare la presenza dell'etichetta sulle calzature poste in vendita; nei luoghi di vendita al consumatore finale, inoltre, deve essere esposto in modo chiaramente visibile un cartello illustrativo dei simboli riportati sulle etichette.
Nel caso di etichetta mancante o non conforme, il Ministero delle Attività Produttive assegna un termine perentorio per la regolarizzazione, decorso il quale può essere disposto il ritiro dal mercato delle calzature.