Seminario informativo
GIOCATTOLI SICURI: REQUISITI TECNICI E RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI
Giovedì 22 settembre 2011, ore 14.00 – 15.30
Camera di Commercio di Lecco, Sala Arancio
Via Tonale, 28/30 – Lecco
Sicurezza giocattoli: il 20 luglio 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 54/2011
Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2011 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n.54 che recepisce la nuova Direttiva giocattoli 2009/48/CE del 18 giugno 2009. Il decreto è in vigore dal 20 luglio 2011.
Il nuovo Decreto Legislativo fissa i principi di riferimento che devono essere rispettati per garantire un elevato livello di protezione della salute e della incolumità fisica degli utilizzatori dei giocattoli.
In particolare il D. Lgs. 11 aprile 2011 n.54 individua le autorità nazionali di vigilanza preposte ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei giocattoli; disciplina la sorveglianza del mercato; stabilisce le modalità ai fini dell'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità.
Il decreto è entrato in vigore il 20 luglio 2011 e dalla stessa data è stato abrogato il D.Lgs. 27/9/1991 n. 313 ad eccezione dell'articolo 2 comma 1 e dell'allegato II, parte II, punto 3 che sarà abrogato a decorrere dal 20 luglio 2013.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.sicurezzaprodotti.unioncamere.it
(dove è possibile trovare il primo elenco delle norme armonizzate relative alla Direttiva 2010/48/CE)
Scarica:
- Decreto Legislativo 11 aprile 2011 n. 54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (in formato pdf 279 kB)
- Direttiva 2009/48/CE (in formato pdf 1.018 kB) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli. Il recepimento della presente Direttiva entro il 20/01/2011, le disposizioni si applicheranno a partire dal 20/07/2011.
- Decreto Legislativo n.313 del 27 settembre 1991. Attuazione della direttiva 88/378/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (in fomato pdf 73 kB).
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Sezione in aggiornamento
Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto creato a fini ludici e rivolto ai minori di anni 14.
I giocattoli venduti o distribuiti a titolo gratuito devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (D.Lgs. n.313/91).
La fabbricazione del giocattolo in conformità alle norme nazionali ed europee armonizzate è attestata dall'apposizione sul giocattolo della marcatura CE, applicata, sotto la sua responsabilità dal produttore o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità europea.
Oltre alla marcatura CE, sul giocattolo o sull'imballaggio devono essere apposti in maniera visibile, leggibile, indelebile e inconfondibile:
- il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio;
- l'indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o del responsabile dell'immissione sul mercato comunitario;
- la fascia di età del bambino cui il gioco è indirizzato;
- le avvertenze e le precauzioni d'uso.
È prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie nel caso di:
- mancanza della marcatura CE;
- apposizione indebita della marcatura CE;
- apposizione di marchi che possono essere confusi con la marcatura CE;
- apposizione di indicazioni errate sul giocattolo (nome, ragione sociale, ecc.).
Il Ministero delle Attività Produttive, inoltre, in caso di irregolarità particolarmente gravi può disporre il divieto di commercializzare il giocattolo, l'obbligo di conformarlo entro un determinato periodo di tempo o il ritiro dal mercato del prodotto già commercializzato a spese dal fabbricante/rappresentante/importatore.
La vigilanza è affidata al Ministero delle Attività Produttive, alle Camere di Commercio e ad altri Enti pubblici; questi organismi, per l'esecuzione di analisi tecniche dei prodotti, possono avvalersi anche di organismi notificati.