Il decreto 30.4.2009 (G.U. n. 114/19.5.2009) emanato dal Ministero dello Sviluppo economico ha fissato la misura del diritto annuale per l'anno 2009, da applicare alle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche.
Si ricorda che sono tenute al pagamento anche le imprese in liquidazione al 1° gennaio 2009 e quelle che, pur avendo cessato l'attività, hanno presentato domanda di cancellazione al Registro Imprese dopo il 30 gennaio 2009.
Esoneri:
Sono considerati esonerati dal pagamento del diritto annuale 2009 i seguenti soggetti:
- le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- le imprese individuali che hanno cessato l'attività in anni precedenti, purchè abbiano presentato la relativa domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2009;
- le società che abbiano presentato la domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2009;
- le cooperative sciolte per atto dell'autorità governativa nell'anno precedente.
Si segnala inoltre che le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.
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