Il decreto 22.12.2009 (G.U. n. 24/30.1.2010), emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha fissato la misura del diritto annuale per l'anno 2010, invariato rispetto allo scorso anno, da applicare alle aziende iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche.
La misura del diritto, improntata alla capacità contributiva delle imprese, è fissa per i piccoli imprenditori, mentre per le società è calcolata sul fatturato realizzato nell’esercizio precedente.
In particolare:
- l’importo è determinato in misura fissa per i piccoli imprenditori individuali iscritti/annotati nella sezione speciale* del Registro delle Imprese (piccoli imprenditori, imprese artigiane, coltivatori diretti), per le società semplici (agricole e non) e per le unità locali di impresa con sede all’estero (vedi tabella sottostante):
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Impresa individuale e società semplice agricola |
€ 88,00 |
€ 18,00 |
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Società semplice non agricola |
€ 144,00 |
€ 29,00 |
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Società tra avvocati (ex D. Lgs. 96/2001) |
€ 170,00 |
€ 34,00 |
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Unità locale di impresa con sede principale all'estero |
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€ 110,00 |
- per le imprese iscritte nella sezione ordinaria* del Registro (società di persone, di capitali, cooperative, consorzi, imprese individuali non “piccole”, quindi né artigiane, né iscritte nella sezione speciale RI come piccolo imprenditore ), è previsto un unico criterio di determinazione del diritto annuale, calcolato sul fatturato realizzato nell’esercizio precedente e determinato sulla base del modello di dichiarazione fiscale IRAP 2010.
La tabella sottostante riporta la misura minima e massima del diritto, nonché le aliquote da applicare a ciascuno scaglione di fatturato, fino a quello di appartenenza.
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Scaglioni di fatturato |
Aliquote |
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Da Euro |
A Euro |
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0 |
100.000,00 |
200,00 Euro (misura minima) |
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100.001,00 |
250.000,00 |
0,015 % |
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250.001,00 |
500.000,00 |
0,013 % |
|
500.001,00 |
1.000.000,00 |
0,010 % |
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1.000.001,00 |
10.000.000,00 |
0,009 % |
|
10.000.001,00 |
35.000.000,00 |
0,005 % |
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35.000.001,00 |
50.000.000,00 |
0,003 % |
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oltre 50.000.000,00 |
0,001 % |
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fino ad un massimo di 40.000,00 Euro |
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* La sezione alla quale l'impresa è iscritta è riportata sulla visura o su un certificato camerale e può essere sempre richiesta alla Camera di Commercio di appartenenza.
Utili esempi di calcolo sono forniti dalla nota ministeriale n. 19230 del 3.3.2009
Si ricorda che per le eventuali unità locali aperte prima del 1° gennaio 2010 è dovuto un ulteriore diritto, per ciascuna di esse, nella misura pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di euro 200,00.
Si precisa che il numero di unità locali, la loro provincia di appartenenza, nonché l’eventuale maggiorazione deliberata dalla Camera di competenza ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 580/1993, sono specificati nell’allegato alla lettera inviata dalla Camera di commercio.
La Camera di commercio di Lecco non applica la maggiorazione prevista dall'art. 18, comma 6, della legge 580/1993.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno (D.M. 359/2001, art. 3, comma 2).
ARROTONDAMENTI:
L’importo del diritto da versare presso ciascuna Camera di commercio va espresso in unità di euro.
Nei calcoli intermedi (es. determinazione del diritto in corrispondenza di ciascuno scaglione / dell’importo dovuto da eventuali unità locali) debbono essere mantenuti i cinque decimali secondo il seguente criterio: se il sesto decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento per difetto, diversamente si procede all'arrotondamento per eccesso.
Il diritto totale determinato, espresso utilizzando i cinque decimali, andrà poi arrotondato al centesimo (secondo il consueto criterio matematico: se il terzo decimale è inferiore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento per difetto, diversamente si procede all'arrotondamento per eccesso) ed infine all'unità di euro(se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 l'arrotondamento va effettuato per difetto, altrimenti l'arrotondamento va effettuato per eccesso).
Utili esempi di calcolo in materia di arrotondamento sono forniti dalla nota ministeriale n. 19230 del 3.3.2009.
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