Obbligatorio per le società comunicare la PEC al Registro delle Imprese entro il 29 novembre 2011
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L’art. 16 comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con legge 2/2009 ha stabilito che: "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.” La norma è entrata in vigore il 29 novembre 2008 e pertanto:
- le domande di iscrizione al Registro Imprese presentate a partire dal 29 novembre 2008 dovranno riportare, nell’apposito riquadro del modello S1, l’indirizzo di posta elettronica certificata della società
- le imprese già costituite in forma societaria alla data del 29 novembre 2008 dovranno comunicare entro il 29 novembre 2011 l'indirizzo di posta elettronica certificata;( Il termine per il deposito di tale adempimento, precedentemente fissato al 29 novembre 2011,è stato prorogato al 30 giugno 2012 (art. 37 del DL n. 5/2012 in vigore dal 10/02/2012 – G.U. n. 33 del 09/02/2012)
Chi rilascia la PEC?
Gli indirizzi PEC possono essere acquistati - anche via Internet - dai
gestori abilitati da DigitPA (Ente nazionale per a digitalizzazione della Pubblica amministrazione).
Come comunicare al Registro Imprese l'indirizzo PEC o la sua variazione?
La comunicazione va effettuata per via telematica:
- procedura ComunicaStarweb o ComunicaFedra, con le modalità indicate nella guida scaricabile da questa pagina
Sono previste sanzioni per l'omessa o ritardata comunicazione?
In caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 2630 del Codice Civile:
Art. 2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
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